La Corte di Cassazione civile, sez. V, con ordinanza del 2 marzo 2021 n. 5605, ha stabilito che successivamente alla cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, la notifica dell’impugnazione (nella fattispecie, del ricorso per cassazione) avverso la sentenza emessa nel giudizio nel quale la società cancellata era parte deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci di essa, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado del giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati