Cass. ordinanza n°10125 del 16.4.2021
È da considerare legittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito bancario, in presenza di uno scarso grado di solvibilità del cliente, dal momento che, in tale tipo di rapporti, è proprio questo parametro ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca (anche con effetto immediato) dell’affidamento.
In punto di onere della prova, mentre la banca, per esercitare il proprio diritto di recesso, non è tenuta a dimostrare la sussistenza di uno stato d’insolvenza dell’affidato, di contro, graverà su quest’ultimo l’onere di provare che l’allegata condotta abusiva dell’istituto di credito sia contraria alle pattuizioni contrattuali e al principio di buona fede.