La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 28/05/2014, ha statuito che se la banca girataria, nell’incassare un assegno munito di clausola di intransferibilità, abbia eseguito il pagamento ad un soggetto non creditore, anche nell’eventualità che fosse legittimato apparentemente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti del legittimo prenditore.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato