La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 21 giugno 2021 n. 17634, ha stabilito che relativamente ai contratti di finanziamento iniziati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, anche a seguito dell’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 (Corte cost. n. 425/2000) è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati