La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 16 settembre 2021 n. 25050, ha stabilito che il fallito può essere amministratore di una s.r.l., dal momento che per tale tipologia di società, non sono regolamentate le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori né vi è un rinvio alle norme dettate per la società per azioni dall’art. 2382 c.c., tuttavia è possibile inserire delle preclusioni nelle clausole dello statuto.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG