In tema di segnalazione alle c.d. “SIC” (Crif, Ctc, Experian), il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Ne segue che, dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario, non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati specificamente al consumo.
(Nei medesimi termini, v. Cass. n°14382/2021 https://www.studiolegalenamio.it/segnalazioni-crif-onere-del-preventivo-avviso-al-debitore-solo-per-le-segnalazioni-di-operazioni-di-credito-al-consumo/).