La conservazione del capitale non è garantita? La polizza vita è pignorabile

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15 dicembre 2021, ha stabilito che, come in molte altre fattispecie, il nomen iuris dato al contratto non è determinante. E così, a prescindere dal fatto che sia denominato ‘polizza vita’, il contratto che perde la finalità assicurativa e previdenziale per assumere quella speculativa tipica dell’investimento finanziario, non potrà giovarsi dell’intangibilità esecutiva e cautelare garantita dall’art. 1923 c.c.

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