La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30435/2022 ha ribadito un suo consolidato orientamento, per cui laddove la società sia sciolta e in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale, e quindi sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all’attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest’ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati