Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.

Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato dai coniugi opponenti, al momento dell’acquisto dell’immobile gravato da iscrizione ipotecaria, a causa della mancata partecipazione al detto atto della banca mutuante.

Il giudice dell’esecuzione, in particolare, rammentato che, ai sensi dell’art. 1273 comma 1° c.c., soltanto l’adesione del creditore alla convenzione rende la stipulazione dell’accollo irrevocabile in suo favore e gli dà azione diretta contro l’accollante, precisa che tale adesione può avvenire anche successivamente alla convenzione di accollo e con libertà di forma.

Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice lombardo, in virtù delle allegazioni delle parti, è invece emerso che la pattuizione di cui al contratto di compravendita dell’immobile fosse da qualificarsi come mero accollo interno anche in virtù delle seguenti ragioni: a) un’altra parte del prezzo (oltre a quella oggetto di accollo) era stata corrisposta tramite accollo di diverso debito dell’alienante nei confronti di soggetto, invece, presente all’atto; b) per stessa ammissione del creditore procedente opposto, la banca originaria creditrice aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine con intimazione di pagamento alla sola originaria mutuataria (accollata), successivamente all’acquisto dell’immobile da parte degli opponenti, a ulteriore riprova della natura interna dell’accollo in parola.

In virtù di quanto sopra, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che la creditrice procedente opposta non avesse azione diretta nei confronti degli opponenti quali debitori, potendo invece procedere ai danni di questi ultimi secondo le forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario.

In conclusione, accogliendo il relativo motivo di opposizione, il giudice dell’esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare pendente.

 

Trib. Brescia, ordinanza 24.9.2024

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