Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e rigetta la domanda di un cliente volta a ottenere una declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione del regime finanziario, in base al quale sarebbe stato sviluppato il relativo piano di ammortamento.
In particolare, il giudice fiorentino – accertato che, nel contratto prodotto, venivano indicati: l’ammontare del capitale finanziato; il tasso debitore convenuto; il numero e la periodicità delle rate; l’ammontare delle spese ulteriori; l’importo della rata costante di rimborso comprensiva delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi; l’importo del quantum complessivamente dovuto dal cliente – non ha, per l’effetto ravvisato alcuna indeterminatezza nella indicazione del regime finanziario applicato.
In buona sostanza, le superiori pattuizioni, frutto della concorde volontà delle parti, contengono tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.