L’emendamento, che recepisce le proposte di modifica alla L. n°28/2020, inserirebbe il comma 6 ter all’art. 3 della L. n°6/2020 prevedendo che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato, ai sensi del comma 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n°28/2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda“.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato