Segnalazione Centrale Rischi: giudizio prognostico a carico della banca e onere della prova del danno a carico del cliente

Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento di un’obbligazione del cliente non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da quest’ultimo frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario, invece, stabilire, con valutazione ex ante, se, al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettate in buona fede.

Trattandosi, quindi, di illecito aquiliano, spetterà al cliente dimostrare sia la propria buona fede nel momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causalità tra colpa e danno.

Cass. n°3130:2021

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