Con ordinanza emessa a seguito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Palermo, in tema di esecuzione contro la P.A., stabilisce che:
1) La notifica a mezzo P.E.C. di un’ordinanza di assegnazione, eseguita nei confronti dell’INPS (prima del Decreto Semplificazioni) il cui indirizzo era inserito soltanto nell’IPA, non è nulla per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3° c.p.c., in relazione alla successiva condotta posta in essere dall’Istituto stesso;
2) Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 comma 1° D.L. n°669/1996 a partire dal quale è possibile avviare una procedura esecutiva ai danni della P.A. va riferito semplicemente alla notifica del “titolo esecutivo” e non del “titolo spedito in forma esecutiva”.