La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza del 4 febbraio 2021 n. 2631, ha stabilito che in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano, dunque, preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione.
Mutuo condizionato: il Tribunale di Catania si discosta dalla sentenza n°12007/2024 della Corte di Cassazione
Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce