[Corte di cassazione sentenza n°7895/2020, depositata il 17 aprile]
Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito deve fornire la prova non solo degli avvenuti pagamenti, ma anche della mancanza, rispetto agli stessi, di una valida “causa debendi”, avendo quindi l’onere di dimostrare, attraverso documenti, l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse, suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.