Ammissibile l’azione di risoluzione, anche se il bene venduto è stato riparato

La Corte di Cassazione, con ordinanza 26 agosto 2022 n. 25417, ha stabilito che nel caso in cui il bene venduto non sia conforme al contratto, è consentito al consumatore chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie.

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