Anticipazione su ricevute bancarie e onere della prova

La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all’incasso, è onere della banca mandataria provare di avere eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile“.

Corte di cassazione n°19186 del 6.7.2021

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