La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all’incasso, è onere della banca mandataria provare di avere eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile“.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato