Il Tribunale di Verona, Sez. III civile, con sentenza dell’8 luglio 2021, ha stabilito la sussistenza della responsabilità della banca alla quale il correntista si sia rivolto per rendere il “bene emissione” di un assegno, poi rivelatosi irregolare, in caso di verifica negligente circa la bontà del titolo. Aderendo a quell’indirizzo che ravvisa un obbligo di protezione da “contatto sociale”, viene chiarito come, ove accetti di compiere la verifica tramite interlocuzione con la banca emittente, la negoziatrice andrà esente da responsabilità solo ove la effettui con dovuta diligenza, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato