Con la sentenza n°463/2020, pubblicata il 15.7.2020, il Tribunale di Termini Imerese ribadisce:
– l’autonoma rilevanza degli interessi di mora con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria;
– che ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura degli interessi moratori, sono irrilevanti le spese inerenti al contratto bancario;
– che è ammissibile l’individuazione del c.d. “tasso soglia di mora” con la maggiorazione del 2,1%;
– che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, sono irrilevanti le penali contrattuali in quanto componenti di costo meramente eventuali.