La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26959 del 14 settembre 2022, ha stabilito che la norma secondo cui i dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza della velocità devono essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, si riferisce soltanto ai casi in cui i suddetti dispositivi sono finalizzati al controllo remoto delle prescritte violazioni, ragione per cui non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito viene eseguito con l’ausilio di apparecchi elettronici mobili presidiati dagli agenti di polizia stradale, la cui distanza in tale specifica ipotesi deve essere soltanto “adeguata” non essendo prefissata normativamente.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato