“Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di denaro, che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell’intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente … è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all’intera durata del rapporto.
Con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente, egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, l’omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere fra le parti del cessato rapporto, a partire dal primo saldo a debito dal cliente documentalmente riscontrato”.