La Corte di Cassazione civile, sez. III,con ordinanza del 16 novembre 2020 n. 25845, ha stabilito che avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento della parte, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato