La Corte di Cassazione, con sentenza n.40047 del 14 dicembre 2021, ha stabilito che il fisco non può iscrivere a ruolo la cartella di pagamento nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento. Gli Ermellini dichiarano che «nell’ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. 47 dlgs n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del dpr n. 602 del 1973; sicché sussiste l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, sia per non incorrere nella esclusione dalla gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex art. 30 dpr n. 602 del 1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’art. 20 del dpr n. 602 del 1973». L’iscrizione del ruolo da parte dell’amministrazione è stata quindi definitivamente annullata.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato