La Corte di Appello di Palermo, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che “nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio ordinario, formulando domanda di accertamento negativo del debito e/o conseguenzialmente di ripetizione di indebito, è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda (ex art. 2697 c.c.), cosicché egli dovrà produrre in giudizio, oltre al contratto di cui sono contestate le pattuizioni, la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 9201/15; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 24948/2017)“.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato