Il Tribunale di Trapani, ritenuto che all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, riconosce che lo svolgimento della stessa si possa svolgere con lo scambio, mediante deposito telematico, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nonché con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Conseguentemente, il Tribunale assegna alle parti termine fino al giorno prima dell’udienza, per il deposito telematico delle predette note scritte.
Posto che il convenuto non ancora costituito è all’oscuro di tale provvedimento, mi chiedo cosa possa succedere nel caso in cui tale costituzione avvenga proprio il giorno originariamente fissato per l’udienza ex art. 183 c.p.c.