Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 28 ottobre 2020, ha stabilito che il conduttore che intenda opporsi allo sfratto per morosità deducendo di non aver potuto corrispondere regolarmente il canone in conseguenza del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ha l’onere di dare prova circostanziata del collegamento eziologico tra causa impossibilitante ed inadempimento. Il rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore; in difetto, il Tribunale emette ordinanza (28 ottobre 2020) non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato