La Corte costituzionale, con sentenza n. 87 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020, poiché la norma non garantisce ai creditori chirografari l’inopponibilità degli atti di disposizione eventualmente posti in essere dal debitore in tale periodo e comprime il diritto del creditore procedente in misura eccessiva, a fronte del fine perseguito di tutela dell’abitazione.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato