Il Decreto Rilancio, pubblicato da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale, prevede all’art. 152 fino al 31 agosto 2020 la “Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto dall’Agente di Riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art.53 del d.lgs n.446 del 15/12/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità ed il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato