La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 316/2016, depositata il 3 marzo 2016, è intervenuta a chiarire i parametri fissati dalla Cassazione SS.UU. n. 9935/2015 sull’abuso del ricorso al concordato, quale strumento di mero differimento della dichiarazione di fallimento.
Secondo la Corte di Appello di Firenze non integra abuso del diritto il deposito di ricorso per concordato preventivo “in bianco” successivamente alla udienza ex art. 15 L.F. ed antecedentemente alla deliberazione del Collegio sulla istanza di fallimento. Il fallimento della società deve, pertanto, essere revocato con restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato