È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche

È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. Cass. n. 13556 del 2024, relativa a un caso analogo a quello odierno). Le indicazioni contenute nel contratto possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Questa conclusione è supportata anche dalla Cass., SU, n. 15130 del 2024, dove si afferma (cfr. pag. 22 e ss.) che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto riguarda la costruzione strutturale dell’operazione negoziale, verificando che essa abbia confini ben definiti riguardo all’entità e alla quantità delle obbligazioni pattuite, basate su criteri oggettivi e non soggetti a margini di incertezza o discrezionalità di una delle parti (cfr. Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014).

Pertanto, si ritiene esistente tale determinatezza quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), ossia la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto, devono essere previste anche la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e interessi.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16456 del 13.6.2024

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