Falcidia dei crediti privilegiati e ordine delle cause di prelazione

La Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 10884/20  depositata l’8 giugno ha stabilito che  in tema di concordato preventivo, a norma dell’art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare giustificazione solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso.

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