[Cassazione civile sez. I, 17/04/2020 n.7903]
Affinché possa essere dichiarato il fallimento di una “società di fatto”, è necessaria la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza della detta società di fatto.