La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5049, ha stabilito la revocabilità del pagamento eseguito dal debitore, poi fallito, anche se è stato effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale, sebbene l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno: con tale revoca sorge in capo al creditore che ha subito la revocatoria il diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG