La Cassazione Civile, con sentenza n. 15886 del 11 luglio 2014, ha statuito che in tema di fondo patrimoniale, l’art.170 cod. civ. non va interpretato in senso restrittivo (con riferimento all’indispensabile per l’esistenza e sopravvivenza della famiglia), ma nel senso di far rientrare nei “bisogni della famiglia” anche le più ampie esigenze volte al pieno mantenimento ed allo sviluppo della famiglia ed al rafforzamento della capacità lavorativa della stessa, con esclusione, dunque, delle esigenze voluttarie e/o meramente speculative.
Così interpretati correttamente i “bisogni della famiglia” è da escludersi l’esecuzione per tutti i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai detti bisogni della famiglia.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato