La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 23 aprile 2021 n. 10838, torna sul tema dell’onere probatorio incombente sul correntista che agisca per la declaratoria di illegittimità degli addebiti in conto corrente e per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Aderendo al più recente orientamento di legittimità, viene chiarito come la domanda volta esclusivamente all’accertamento e allo storno delle somme illegittimamente addebitate dalla banca sul conto corrente aperto alla data di proposizione della domanda differisca da quella di accertamento del saldo finale, con conseguente minor rigore sul piano probatorio.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato