La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue:
1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo, era espressamente indicato che il mutuatario “rilasciava quietanza”, ha evidenziato che tale dichiarazione costituisce una confessione ex art. 2735 c.c., come tale suscettibile di esonerare il giudice del merito dal ricercare qualsiasi altra prova.
2) In secondo luogo, ribadendo un principio da ultimo espresso da Cass. n°23149/2022, ha affermato che un mutuo concesso al fine di ripianare passività pregresse del mutuatario verso il mutuante non è nullo, atteso che “il cosiddetto <mutuo solutorio>, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non nullo – in quanto non contrario alla legge e all’ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale <pactum de non petendo> in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate, sufficiente a integrare la <datio rei> giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa“.