In un giudizio di revocatoria fallimentare, la Corte di Cassazione fa il punto sul c.d. “fido mobile”

Perché possa parlarsi di “fido mobile”, ossia di un’apertura di credito a importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell’art. 1842 c.c., non sia sottoposta a una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporta che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo.

Cass. n°926:2022

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