Il Tribunale di Milano, in una controversia tra ex coniugi, si sofferma sulla corretta esegesi dell’art. 2033 c.c., enunciando una serie di principi utilizzabili nel contenzioso bancario (sia nelle ipotesi in cui il correntista attore agisce per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca sia nel caso in cui lo stesso promuova mera azione di accertamento negativo).
Il giudice meneghino precisa quanto segue.
a) Il pagamento è indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo;
b) Sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sull’attore nel giudizio di indebito, esso va assolto in relazione al thema decidendum, ossia al tipo di vizio che rende indebito il pagamento:
(i) se l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base a un titolo nullo, egli deve provare la nullità del titolo;
(ii) quando, invece, l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l’inesistenza del titolo mentre sarà onere del convenuto quello di dimostrare l’esistenza di una giusta causa di pagamento.