Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 13 maggio 2022, ha stabilito che, nel caso in cui l’intermediario ha violato gli obblighi informativi cui è tenuto nei confronti dell’investitore (nell’ambito di un giudizio incardinato da una risparmiatrice che aveva investito in azioni ed obbligazioni subordinate tramite un istituto di credito e che aveva visto completamente azzerato il proprio investimento), si procede con la risoluzione dei contratti di investimento, con contestuale obbligo di risarcimento del danno.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato