Irretroattività dell’art. 117 comma 7° TUB per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore

La Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sull’eventuale irretroattività dell’art. 117 TUB e, in particolare, della sua previsione concernente la sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale – ha espresso il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all’art. 117 comma 7° TUB, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore di detta norma“.

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