Irrilevanza dell’indennità di estinzione anticipata ai fini della verifica del tasso soglia usura e inapplicabilità dell’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima del 18.4.2011

Tribunale di Termini Imerese, sentenza n°421 del 27.4.2021

Il Tribunale di Termini Imerese, rigettando un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un consumatore, evidenzia in particolare:

– ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, l’irrilevanza dell’indennità di estinzione anticipata del finanziamento, ove non esercitata nel corso del rapporto;

– l’inapplicabilità dell’art. 125 bis TUB ai contratti di credito al consumo conclusi prima del 18.4.2011;

– che il tasso sostitutivo di cui all’art. 124 comma comma 5° TUB ratione temporis vigente è applicabile ai soli casi di assenza o nullità del TAEG e non di sua difformità, così come poi previsto dall’art. 125 bis TUB, entrato in vigore successivamente.

Tribunale Termini Imerese, sentenza n°421 del 27.4.2021

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