La Corte di Cassazione civile, sez. VI-1, con ordinanza n°289 del 12 gennaio 2021, ha stabilito che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato