In tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di una scissione di società totalitaria, verificandosi un fenomeno di tipo successorio tra soggetti distinti e dunque l’estinzione della società scissa, trova applicazione la regola di cui all’art. 10 l.fall. per cui il fallimento di quest’ultima potrà essere pronunciato entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.
Cassazione civile sez. I, 19:06:2020, (ud. 20:02:2020, dep. 19:06:2020), n.11984