La Corte di Cassazione afferma che né l’accollo del mutuo da parte del terzo acquirente, né l’adesione della banca all’accollo comportano il trasferimento della polizza.
Ciò per le seguenti ragioni:
1) per effetto dell’accollo, l’accollante assume il debito dell’accollato, non ne acquista eventuali diritti (né verso l’accollatario, né verso terzi);
2) con l’accollo, si trasferisce l’obbligazione, non il contratto da cui essa è sorta. Se dunque il contratto da cui sorse l’obbligazione era collegato ad altri negozi, di questi ultimi resta parte l’accollato e non ne diventa parte l’accollante;
3) qualsiasi beneficio legale o negoziale di cui goda l’accollato nei confronti del creditore non si trasferisce all’accollante perché esso non costituisce un “accessorio” dell’obbligazione.