Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce di non aderire all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°12007/2024.
Il tribunale etneo afferma che il mutuo azionato presenta i requisiti di titolo esecutivo, atteso che, all’art. 2 del contratto, i mutuatari dichiarano di ricevere la somma erogata. Pertanto, la successiva circostanza che essa sia poi stata riconsegnata alla Banca e costituita in deposito cauzionale, nulla toglie alla validità del contratto di mutuo.
Tale concreta ed effettiva volontà delle parti non esclude, quindi, la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. del mutuo azionato giacché il trasferimento della somma mutuata comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l’acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario con conseguenti obbligazioni restitutorie.
L’opposizione dei mutuatari esecutati viene quindi respinta.