Mutuo fondiario e configurabilità di un mutuo di scopo

Corte di cassazione, sentenza n°9838 del 14.4.2021

Per distinguere tra mutuo di scopo e non, è necessaria la sussistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate tanto in capo al mutuante che in capo al mutuatario.

Pertanto, ove manchi un interesse della banca mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate; la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli altri casi, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.

Cass. 9838:2021

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