L’opposizione al decreto, che rende esecutivo lo stato passivo del fallimento, ha natura d’impugnazione della decisione del giudice delegato alla procedura.
In tale procedimento, disciplinato dall’art. 99 l.f., non trova applicazione la disciplina in tema di appello, con la conseguenza che, in caso di mancato deposito – da parte dell’opponente – di copia della decisione del giudice delegato, il tribunale non potrà legittimamente definire l’opposizione con pronuncia – di rito o di merito – fondata solo su tale omissione.
In tal caso, il tribunale dovrà sollecitare ufficiosamente la cooperazione delle parti costituite nell’acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo d’ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto.
Cass., sentenza n. 21826 del 29.7.2021