Necessità di predisporre “adeguati assetti” per far scattare la causa di forza maggiore (anche in caso di crisi determinata da Covid)

Cass. ord. n°20389 del 28.9.2020

Le sanzioni fiscali devono essere pagate anche in caso di grave crisi aziendale e di non liquidità. A nulla vale che la società in house abbia perso il sostegno degli enti pubblici dai quali è partecipata. L’esimente della forza maggiore per escludere le sanzioni tributarie irrogate a seguito dell’omesso versamento di tributi richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo sia di un elemento soggettivo“.

Precisa, in motivazione, la Corte che la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

In pratica, per invocare la forza maggiore, l’amministratore deve avere almeno implementato gli adeguati assetti organizzativi e contabili, anche al fine di prevenire la crisi, che l’art. 375 C.C.R.I. ha reso obbligatori per tutte le forme collettive di esercizio dell’attività di impresa.

Cass. ord. n°20389 del 28.9.2020

 

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