La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 12 febbraio 2021 n. 3649, ha stabilito, confermando i precedenti giurisprudenziali in materia, che nessuna responsabilità è configurabile a carico della banca che ha pagato un assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario se l’istituto bancario ha provveduto alla diligente identificazione del prenditore del titolo ed al pagamento dell’assegno a colui che appariva il legittimo prenditore.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato