La Corte di cassazione, con sentenza del 9 aprile 2021, n. 9475, ha affermato che il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, salvo un’unica eccezione, è affetto da nullità relativa, di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice. Inoltre, ha precisato che l’art. 13, comma 6, della legge n. 431 del 1998, come sostituito dall’art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2016.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato